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NATURAL MONTE BIO - La grande manifestazione del Biologico a Montevirginio / Canale Monterano (RM)
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TITOLO I
L’associazione, gli scopi, il patrimonio

Art.1 (L’associazione)
E’ costituita in Montevirginio fraz. di Canale Monterano (RM) l’Associazione “Contrada Montevirginio”. L’Associazione, apartitica, senza scopi di lucro ed indipendente è regolamentata dalle disposizioni previste dal Codice Civile, dalla Legge n. 460 del 04.12.1997 nonché dal presente statuto.
La durata dell’associazione è illimitata.
La sede è in Montevirginio fraz. di Canale Monterano (RM) in Largo IV Novembre n. 6.

Art.2 ( Scopi )
L’Associazione “Contrada Montevirginio”, ha lo scopo di:

  • 1. promuovere e sviluppare tutte le attività culturali, sportive, ricreative e di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
  • 2. organizzare ogni forma di intrattenimento e spettacolo, feste patronali, stands gastronomici, lotterie il cui ricavato verrà impiegato per lo sviluppo dell’Associazione.
  • 3. organizzare e promuovere ogni attività sportiva utile alla comunità.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione “Contrada Montevirginio” potrà avvalersi, oltre che dei soci, anche di lavoratori dipendenti, di collaboratori esterni e\o professionisti;
Inoltre nello svolgimento delle sue attività l’Associazione potrà ricevere apporti economici da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato, di Enti pubblici (Comune) e privati (Pro Loco).

Art.3 ( Il patrimonio)
Il patrimonio ed i mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti:

  • a) dalle quote associative;
  • b) da contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e privati;
  • c) da lasciti, donazioni e sovvenzioni;
  • d) da singoli soci o gruppi di soci che, dopo aver ottenuto l'approvazione degli organismi sociali competenti, attraverso l’associazione intendano realizzare progetti o porre in atto attività compatibili con il presente statuto.

TITOLO II
I Soci e gli organi dell'Associazione

Art.4 ( Soci )
L’Associazione “Contrada Montevirginio” è aperta a tutti coloro, persone fisiche, giuridiche e associazioni che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono in soci fondatori e soci ordinari. Il numero dei soci è illimitato.

Art.5 ( I Soci )
L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Lo stesso può rifiutare l’ammissione.
All’atto di ammissione gli Associati sottoscrivono e versano una quota d'iscrizione e si impegnano al pagamento della quota associativa annuale nei termini e nell'entità stabilite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 ( Perdita della qualità di socio)
La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi momento l'esclusione di un Socio che:

  • 1. Non abbia provveduto al pagamento della quota associativa e\o delle quote annuali;
  • 2. Abbia compiuto atti in contrasto con le disposizioni statutarie;
  • 3. Abbia interessi contrari a quelli dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al Socio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi 30 gg. senza che sia stata impugnata la delibera diviene operante.

Art. 7 ( Gli organi dell'Associazione )
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente

TITOLO III
La direzione e amministrazione della Società, suo funzionamento

Art. 8 ( L'Assemblea)
L'assemblea regolarmente costituita è sovrana e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, sono vincolanti per i soci presenti, assenti e dissenzienti.
L'Assemblea come organo sovrano del sodalizio è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un socio da lui delegato.
L’Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso affisso nella sede sociale per dieci giorni consecutivi. All’avviso di convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.
Sia nell'Assemblea ordinaria che nell'Assemblea straordinaria ogni socio ha diritto a 1 voto che può delegare ad altro socio.

Art. 9 ( L'assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria dei soci:

  • a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • b) delibera sull'entità delle quote associative ed annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
  • c) delibera sulle responsabilità degli amministratori
  • d) approva il bilancio consuntivo della Società;
  • e) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o i soci sottopongono alla sua approvazione, sempre che rientri nelle previsioni statutarie.

Nella riunione ordinaria annuale vengono presentati all’approvazione dell’Assemblea:

  • f) il Bilancio consuntivo;
  • g) la relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno precedente;

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci iscritti.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di intervenuti.

Art. 10 ( L'assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è legalmente costituita con la presenza di almeno i 2\3 degli iscritti e delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento della Società può essere deliberato con il voto di almeno i 2\3 dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o che ne faccia richiesta motivata almeno 1|3 dei soci. L'assemblea straordinaria:

  • h) delibera le modifiche dello Statuto;
  • i) delibera l’eventuale scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)
L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile eletti dall’Assemblea dei soci.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito di volta in volta dall'Assemblea convocata per l'elezione dell'organismo e resta invariato per tutta la durata del mandato.
Gli eletti durano in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea convocata per l’elezione dell’organismo e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta oltre la metà dei suoi membri.
Il consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 2\3 dei propri componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente. Ove richiesto anche da un solo membro del Consiglio Direttivo, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. In particolare:

  • a) provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  • b) propone le quote associative e le quote annuali e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  • c) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie di gestione;
  • d) esamina le proposte eventualmente presentate da singoli soci o da gruppi di soci e le valuta entro 30 giorni dalla loro presentazione;
  • e) redige un regolamento per disciplinare e organizzare le proprie attività e quelle dell’Associazione;
  • f) nomina Comitati Organizzatori e\o altri organismi che reputi necessari alle attività dell’Associazione, stabilendone le mansioni.

Per la gestione straordinaria il Consiglio Direttivo deve essere delegato dall'Assemblea in seduta ordinaria la quale indica anche i mezzi con i quali reperire i fondi necessari.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 giorni prima della riunione.

Art. 12 ( Il Consiglio Direttivo: cessazione e reintegro)
Qualora uno o più membri eletti cessino dalle loro cariche per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio si reintegra per cooptazione con i soci risultanti primi dei non eletti nelle ultime elezioni.
Nel caso di mancanza di soci con tali caratteristiche il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci per reintegrare mediante elezione i membri cessati.
I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui sono entrati a far parte.

Art. 13 ( Il Presidente e il Vicepresidente )
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il presidente nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o impedimento dello stesso.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e su designazione verbalizzata di quest' ultimo, il Vicepresidente può avere anche la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art.14 (Gratuità degli incarichi)
Le funzioni di Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo, e ogni altra funzione e incarico vengono svolti gratuitamente.
Possono essere previsti rimborsi per le spese sostenute nell'assolvimento di incarichi ricevuti solo nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Il Bilancio, gli utili e gli avanzi di gestione)
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Presidente del Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea ordinaria dei Soci il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.2.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi.
Riserve o capitali non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 ( Estinzione )
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile:

  • a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  • b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 17 ( Norma di chiusura)
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.