TITOLO
I
L’associazione, gli scopi, il patrimonio
Art.1 (L’associazione)
E’ costituita in Montevirginio fraz. di Canale
Monterano (RM) l’Associazione “Contrada
Montevirginio”. L’Associazione, apartitica,
senza scopi di lucro ed indipendente è regolamentata
dalle disposizioni previste dal Codice Civile, dalla
Legge n. 460 del 04.12.1997 nonché dal presente
statuto.
La durata dell’associazione è illimitata.
La sede è in Montevirginio fraz. di Canale
Monterano (RM) in Largo IV Novembre n. 6.
Art.2 ( Scopi )
L’Associazione “Contrada Montevirginio”,
ha lo scopo di:
- 1. promuovere e sviluppare tutte le attività
culturali, sportive, ricreative e di salvaguardia
e valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
- 2. organizzare ogni forma di intrattenimento e
spettacolo, feste patronali, stands gastronomici,
lotterie il cui ricavato verrà impiegato
per lo sviluppo dell’Associazione.
- 3. organizzare e promuovere ogni attività
sportiva utile alla comunità.
Per il conseguimento delle finalità statutarie
l’Associazione “Contrada Montevirginio”
potrà avvalersi, oltre che dei soci, anche
di lavoratori dipendenti, di collaboratori esterni
e\o professionisti;
Inoltre nello svolgimento delle sue attività
l’Associazione potrà ricevere apporti
economici da parte dell’Amministrazione Centrale
dello Stato, di Enti pubblici (Comune) e privati (Pro
Loco).
Art.3 ( Il patrimonio)
Il patrimonio ed i mezzi finanziari dell’associazione
sono costituiti:
- a) dalle quote associative;
- b) da contributi dello Stato, della Regione, della
Provincia, del Comune e di altri enti pubblici e
privati;
- c) da lasciti, donazioni e sovvenzioni;
- d) da singoli soci o gruppi di soci che, dopo
aver ottenuto l'approvazione degli organismi sociali
competenti, attraverso l’associazione intendano
realizzare progetti o porre in atto attività
compatibili con il presente statuto.
TITOLO
II
I Soci e gli organi dell'Associazione
Art.4 ( Soci )
L’Associazione “Contrada Montevirginio”
è aperta a tutti coloro, persone fisiche, giuridiche
e associazioni che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividano
lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono in soci fondatori e soci ordinari.
Il numero dei soci è illimitato.
Art.5 ( I Soci )
L’ammissione dei Soci è deliberata dal
Consiglio Direttivo. Lo stesso può rifiutare
l’ammissione.
All’atto di ammissione gli Associati sottoscrivono
e versano una quota d'iscrizione e si impegnano al
pagamento della quota associativa annuale nei termini
e nell'entità stabilite dall’Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 6 ( Perdita della
qualità di socio)
La qualità di Associato si perde per decesso,
dimissioni o esclusione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi
momento l'esclusione di un Socio che:
- 1. Non abbia provveduto al pagamento della quota
associativa e\o delle quote annuali;
- 2. Abbia compiuto atti in contrasto con le disposizioni
statutarie;
- 3. Abbia interessi contrari a quelli dell'Associazione.
L'esclusione deve essere comunicata al Socio con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi 30
gg. senza che sia stata impugnata la delibera diviene
operante.
Art. 7 ( Gli organi dell'Associazione
)
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente
TITOLO
III
La direzione e amministrazione della Società,
suo funzionamento
Art. 8 ( L'Assemblea)
L'assemblea regolarmente costituita è sovrana
e le sue deliberazioni, prese in conformità
alla legge ed allo statuto, sono vincolanti per i
soci presenti, assenti e dissenzienti.
L'Assemblea come organo sovrano del sodalizio è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
o da un socio da lui delegato.
L’Assemblea dovrà essere convocata mediante
avviso affisso nella sede sociale per dieci giorni
consecutivi. All’avviso di convocazione deve
essere allegato l’ordine del giorno con l’elenco
degli argomenti da trattare.
Sia nell'Assemblea ordinaria che nell'Assemblea straordinaria
ogni socio ha diritto a 1 voto che può delegare
ad altro socio.
Art. 9 ( L'assemblea
ordinaria)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale per deliberare sul bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria dei soci:
- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) delibera sull'entità delle quote associative
ed annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle responsabilità degli
amministratori
- d) approva il bilancio consuntivo della Società;
- e) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio
Direttivo o i soci sottopongono alla sua approvazione,
sempre che rientri nelle previsioni statutarie.
Nella riunione ordinaria annuale vengono presentati
all’approvazione dell’Assemblea:
- f) il Bilancio consuntivo;
- g) la relazione del Presidente sull’attività
svolta nell’anno precedente;
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono
prese a maggioranza di voti, e con la presenza, in
prima convocazione, di almeno la metà dei soci
iscritti.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero di
intervenuti.
Art. 10 ( L'assemblea
straordinaria)
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda
convocazione, è legalmente costituita con la
presenza di almeno i 2\3 degli iscritti e delibera
le modifiche statutarie con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; lo scioglimento della Società
può essere deliberato con il voto di almeno
i 2\3 dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è convocata tutte
le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la
necessità, o che ne faccia richiesta motivata
almeno 1|3 dei soci. L'assemblea straordinaria:
- h) delibera le modifiche dello Statuto;
- i) delibera l’eventuale scioglimento della
Società e la devoluzione del patrimonio sociale.
Art. 11 (Il Consiglio
Direttivo)
L'associazione è amministrata dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
di membri variabile eletti dall’Assemblea dei
soci.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene
stabilito di volta in volta dall'Assemblea convocata
per l'elezione dell'organismo e resta invariato per
tutta la durata del mandato.
Gli eletti durano in carica per il tempo stabilito
dall’Assemblea convocata per l’elezione
dell’organismo e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo giudichi necessario o quando
ne faccia richiesta oltre la metà dei suoi
membri.
Il consiglio Direttivo è validamente costituito
con la presenza di almeno 2\3 dei propri componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il
Presidente. Ove richiesto anche da un solo membro
del Consiglio Direttivo, le votazioni avvengono a
scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti
i poteri di ordinaria amministrazione inerenti la
gestione dell’associazione ad eccezione di quelli
che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
In particolare:
- a) provvede alla stesura del bilancio consuntivo
e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- b) propone le quote associative e le quote annuali
e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- c) stabilisce le modalità per il reperimento
dei fondi necessari per le spese ordinarie di gestione;
- d) esamina le proposte eventualmente presentate
da singoli soci o da gruppi di soci e le valuta
entro 30 giorni dalla loro presentazione;
- e) redige un regolamento per disciplinare e organizzare
le proprie attività e quelle dell’Associazione;
- f) nomina Comitati Organizzatori e\o altri organismi
che reputi necessari alle attività dell’Associazione,
stabilendone le mansioni.
Per la gestione straordinaria il Consiglio Direttivo
deve essere delegato dall'Assemblea in seduta ordinaria
la quale indica anche i mezzi con i quali reperire
i fondi necessari.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8
giorni prima della riunione.
Art. 12 ( Il Consiglio
Direttivo: cessazione e reintegro)
Qualora uno o più membri eletti cessino dalle
loro cariche per dimissioni o per altri motivi, il
Consiglio si reintegra per cooptazione con i soci
risultanti primi dei non eletti nelle ultime elezioni.
Nel caso di mancanza di soci con tali caratteristiche
il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci
per reintegrare mediante elezione i membri cessati.
I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo di cui sono entrati
a far parte.
Art. 13 ( Il Presidente
e il Vicepresidente )
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il presidente
nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza
o impedimento dello stesso.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e
su designazione verbalizzata di quest' ultimo, il
Vicepresidente può avere anche la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Art.14 (Gratuità
degli incarichi)
Le funzioni di Presidente, Vicepresidente e membro
del Consiglio Direttivo, e ogni altra funzione e incarico
vengono svolti gratuitamente.
Possono essere previsti rimborsi per le spese sostenute
nell'assolvimento di incarichi ricevuti solo nei limiti
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 (Il Bilancio,
gli utili e gli avanzi di gestione)
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
il Presidente del Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea
ordinaria dei Soci il bilancio consuntivo relativo
all’anno precedente
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione
delle attività di cui all’art.2.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire utili
o avanzi di gestione nonché fondi.
Riserve o capitali non verranno distribuiti neanche
in modo indiretto durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 16 ( Estinzione
)
L’Associazione si estingue, secondo le modalità
di cui all’art. 27 del codice civile:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente
rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all’art. 27
c.c..
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione,
il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità.
Art. 17 ( Norma di chiusura)
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto
si fa riferimento alle norme del codice civile e alle
leggi vigenti in materia.